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Una svolta importante riguardo il tema dei calciatori formati da schierare nel campionato di Serie C1 pugliese era nell’aria, nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità.

Con il Comunicato Ufficiale numero 15, la LND Puglia ha infatti stabilito che nella stagione 2024-25 le formazioni di Serie C1 potranno schierare al massimo due giocatori non formati, con il numero che si abbasserà ulteriormente a 1 nel campionato 2025-26.

“Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia – si legge nel comunicato ufficiale – ha deliberato che, nelle gare del campionato di serie C1 e nelle gare della fase regionale della Coppa Italia maschile di calcio a cinque per la stagione sportiva 2024/2025 il numero massimo di giocatori non “formati” da inserire nella distinta presentata all’Arbitro sia pari a 2;
dalla stagione sportiva 2025/2026 il numero massimo di giocatori non “formati” da inserire nella distinta presentata all’Arbitro sia pari a 1.

Per completezza si ricorda alle Società che per giocatori “formati” si intendono quei giocatori che abbiano almeno una delle caratteristiche di seguito indicate:
a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di età, con
tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2017;
b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno di età, con
tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 2018;
c) siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato;
d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti giocatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’Arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei giocatori impiegati.
Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni”.