Il verdetto del giudice sportivo è arrivato: il Real Molfetta ribalta con il ricorso il risultato del campo e vince la fase regionale della Coppa Italia di Serie C1 2024-25.
Con il Comunicato Ufficiale numero 75 la finale tra Grimal Barletta e Real Molfetta è stata infatti omologata con il punteggio di 0-6 a tavolino. Confermata l’irregolarità della posizione di Joel Silva che ha preso parte alla gara di ieri al Pala Pinto di Mola di Bari nonostante una squalifica pendente nella competizione.
“La società ASD REAL MOLFETTA – si legge- con tempestivo ricorso ritualmente inviato alla società ASD GRIMALTEAM C5, adiva questo Giudice Sportivo Territoriale avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore DA SILVA JOEL FABRICIO (07/07/1999), che a detta dell’istante era stato impiegato dalla resistente durante la gara de quo, sebbene non avesse scontato la squalifica pubblicata dal COMITATO REGIONALE PUGLIA – DELEGAZIONE CALCIO A 5 sul C.U. n.ro 61 del 09/02/2023.
La ricorrente evidenziava che il predetto calciatore, già tesserato per la società FUTSAL BARLETTA, in data 06/02/2023 si trasferiva in Portogallo e, pertanto, non aveva modo di scontare la squalifica pubblicata sul citato Comunicato Ufficiale in occasione della successiva gara di Coppa Italia del 14/02/2023.
Nel contempo, l’istante osservava che nel dicembre 2024, la ASD GRIMALTEAM C5 tesserava il menzionato calciatore, che prendeva parte a tutte le successive gare della Coppa Italia senza scontare la giornata di squalifica. […]
Il ricorso proposto dalla società ASD REAL MOLFETTA è fondato e va accolto.
Per questi motivi, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 e 21 comma 3 CGS.
D E L I B E R A
– di dichiarare il calciatore DA SILVA JOEL FABRICIO (07/07/1999) in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto; per l’effetto
– di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD REAL MOLFETTA, e di non addebitare la relativa tassa a carico dell’istante;
– di comminare a carico della Società ASD GRIMALTEAM C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6 in favore della Soc. ASD REAL MOLFETTA;
– di squalificare il calciatore DA SILVA JOEL FABRICIO (07/07/1999) per una giornata ai sensi dell’art. 21 comma 3 CGS;
– di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale, per gli accertamenti di propria competenza in merito alle violazioni commesse dalla Società ASD GRIMALTEAM C5 e dal tesserato DASILVA JOEL FABRICIO, con riferimento alla partecipazione del predetto calciatore alle gare di Coppa Italia della corrente stagione sportiva successive alla pubblicazione della squalifica, comminatagli sul C.U. n.ro 61 pubblicato dal CR Puglia – Delegazione Calcio a 5 in data 09/02/2023″.