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Con il Comunicato numero 40 del 24 ottobre, il Giudice Sportivo della LND Puglia ha omologato con il risultato di 0-6 a tavolino la gara tra CUS Foggia e Real Molfetta dello scorso 19 ottobre.

“Esaminati gli atti ufficiali – si legge – rilevato:

  • che l’arbitro alla presenza dei capitani delle due squadre ha deciso di non dare inizio alla gara a causa dell’impraticabilità del campo di gioco dovuta alla persistente formazione di condensa;
  • che il direttore di gara durante il riscaldamento ha constatato la persistente scivolosità del campo di gioco, incorrendo finanche in un infortunio;
  • che la società ospitante, sebbene si sia impegnata per il tempo di attesa decretato dall’arbitro ad asciugare ed areare il campo di gioco, non è stata in grado di garantirne la fruibilità né le condizioni di utilizzo in sicurezza tali da consentire l’inizio della gara;
  • che l’art. 3 del “Regolamento degli Impianti e dei Campi di gioco” di cui al C.U. LND – Divisione calcio a 5 prevede precisi requisiti nel caso in cui il campo di gioco sia al coperto; nella specie, che il campo deve essere “in ambiente chiuso, riscaldato all’occorrenza, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche. L’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa sul terreno di gioco, al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento delle gare”; che dagli indicati requisiti, fra i quali giustappunto quello per cui lo stesso deve essere tale da impedire la formazione di condensa, “derivano altrettanti obblighi in capo alla società ospitante, ciò in linea del resto con i principi generali di cui all’art. 59 N.O.I.F. sull’adeguatezza dei campi di gioco e correlate responsabilità delle società (cfr. il comma 3 della disposizione, da cui emerge come “Le società ospitanti” siano “responsabili del regolare allestimento del terreno di gioco”)” (cfr. Corte di Appello Nazionale sezione III decisione 109 del 12.1.23);
  • che, qualora il terreno risulti concretamente privo dei requisiti di praticabilità prescritti, di ciò dovrà ritenersi in termini generali responsabile la società ospitante, cui non basterà – per andare esente da detta responsabilità o vederla attenuata – l’essersi adoperata per tentare di risolvere il problema verificatosi

delibera di comminare a carico della società C.U.S. FOGGIA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 6 in favore della società A.S.D. REAL MOLFETTA”.
(foto: Real Molfetta)

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